Studio Professionale del Fisioterapista
Lo Studio Professionale del Fisioterapista è il luogo fisico dove il professionista abilitato, singolarmente o in associazione, svolge la propria attività di libero professionista sanitario. Di seguito sono elencate le tipologie di studio professionale. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il regolamento d’igiene sul sito internet del comune in cui si intende aprire lo studio.
Tipologie di Studio Professionale:
Studio Professionale: Il luogo fisico in cui il professionista abilitato svolge la propria attività di libero professionista sanitario, singolarmente. La caratteristica principale dello Studio Professionale è la priorità data all’attività professionale rispetto a quella organizzativa.
Studio Associato: Rappresenta un insieme di più professionisti con una Partita IVA unica. Lo Studio Associato emette fattura ai pazienti e sostiene le spese. La struttura dello Studio Associato è caratterizzata da una organizzazione semplice. Tuttavia, se la struttura diventa più complessa, si considera come un Poliambulatorio, richiedendo autorizzazione sanitaria e un medico specialista come Direttore Sanitario.
Polistudio: Secondo la normativa regionale attuale sui studi professionali sanitari, il Polistudio indica la pratica di più professionisti che condividono all’interno dello stesso stabile spazi propri, mantenendo autonomia organizzativa e fiscale. Ogni professionista lavora autonomamente nel proprio studio professionale, ma condivide alcuni servizi come la sala d’attesa e il servizio igienico per gli utenti. Nel Polistudio non è consentito il coordinamento delle attività sanitarie e professionali, né una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie o l’utilizzo comune di un unico apparato amministrativo/gestionale. Qualora ciò accada, si configura come un’organizzazione complessa, richiedendo un regime autorizzativo (poliambulatorio) con relativa autorizzazione sanitaria e un medico specialista come Direttore Sanitario.
Pubblicità sanitaria:
Dal 1° Gennaio 2019, ai fisioterapisti è vietato pubblicare comunicazioni informative con contenuti di carattere suggestivo e promozionale (Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 525). Le comunicazioni devono contenere solo informazioni funzionali alla sicurezza dei trattamenti sanitari, rispettando la libera scelta e la corretta informazione del paziente, a tutela della salute pubblica e della dignità della persona.
Sistema tessera sanitaria:
È obbligatorio per il fisioterapista inviare i dati al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (D.M. Economia e delle Finance del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284).
Detraibilità spese sanitarie:
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese ai pazienti dal fisioterapista sono detraibili se pagate con metodo di pagamento tracciato (Circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 aprile 2018). L’obbligo di pagamenti tracciabili per la detrazione delle fatture sanitarie è in vigore dal 1° aprile 2020.
Obbligo del POS:
Il Decreto Fiscale 2020 stabilisce l’obbligo del POS per i professionisti. Le relative normative definitive sono state approvate con la legge di conversione numero 157 del 19 dicembre 2019.
Indennità di malattia per liberi professionisti:
In caso di malattia o degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto a un’indennità economica per un massimo di 61 giorni all’anno solare (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
Indennità di maternità e paternità:
L’indennità per maternità/paternità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.